Art. 31.

      1. Nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria amministrativa promossi da appartenenti alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il tribunale amministrativo regionale adito decide in camera di consiglio entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità ed i medesimi termini previsti dal presente comma.